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ADEGUAMENTO REGISTRATORI DI CASSA ALLA NUOVA “LOTTERIA SCONTRINI”

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Il “restyling” della lotteria degli scontrini renderà necessario un adeguamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Fra le novità più significative l’introduzione della lotteria “istantanea” che si affiancherà a quella “differita”, attualmente in essere. L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare uno o più provvedimenti per definire le modalità tecniche con cui disciplinare il concorso. Le nuove regole tecniche dovrebbero prevedere che i registratori di cassa possano emettere un QR-code per la partecipazione alla lotteria all’atto dell’emissione del documento commerciale.

Ciò permetterebbe all’acquirente di non attendere la successiva estrazione venendo immediatamente a conoscenza dell’eventuale vincita.

Come per il passato, il “concorrente” dovrà essere un privato consumatore maggiorenne, il quale è tenuto ad utilizzare strumenti di pagamento elettronici e a comunicare all’esercente il proprio codice lotteria, ma sarà richiesto, inoltre, che i soggetti effettuino gli acquisti con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione.

Al fine di agevolare l’adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi il DL “Aiuti-quater” ha previsto la concessione, per l’anno 2023, di uno specifico contributo, che verrà erogato sotto forma di credito d’imposta e ammonterà al 100% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 50 euro per ogni strumento.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione mediante modello F24.

La fruizione verrà consentita a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui la fattura relativa alla spesa sostenuta per l’adeguamento degli strumenti è stata annotata nel registro degli acquisti. È opportuno sottolineare che il pagamento del corrispettivo di tale fattura dovrà essere necessariamente eseguito “con modalità tracciabile”.

Per l’attuazione della disposizione occorrerà attendere l’apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dal 19 novembre 2022.

 

 

 

 

 

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