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BONUS AFFITTO GIOVANI

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Il bonus affitti per i giovani under 31 spetta anche per il 2023 ed è riconosciuto:

  • dall’anno d’imposta 2022,
  • ai giovani under 31 (intendendosi per tali i soggetti di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti),
  • con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro,
  • che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza,
  • comporta una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale,
  • se superiore, la detrazione è pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

Rispetto allo scorso anno la modifica normativa:

  • eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
  • estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio una stanza);
  • innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma. Attenzione al fatto che il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione . Pertanto, se il contribuente soddisfa i suddetti requisiti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche in ognuno dei tre periodi d’imposta successivi, per fruire della detrazione in ciascuno di essi. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta.
  • stabilisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario (la versione precedente prevedeva che l’immobile fosse adibito ad “abitazione principale” dello stesso);
  • prevede una detrazione più elevata pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente versione della disposizione) e il 20 per cento dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro.

Resta fermo che, per fruire del beneficio, è necessario:

  • stipulare un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
  • e che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota.

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