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COME RIPARTIRE I CREDITI DA SUPERBONUS IN 10 ANNI

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L’Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni attuative per la “diluizione” delle quote annuali costanti dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito, sulle spese detraibili ai fini del superbonus , del bonus eliminazione barriere architettoniche e del sismabonus.

I citati crediti d’imposta sono infatti utilizzabili in compensazione sul modello F24, da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo o del cessionario che li ha acquisiti  per quote annuali costanti che riflettono identicamente le rate annuali di utilizzo in dichiarazione dei redditi delle detrazioni da cui i crediti d’imposta promanano.

In via ordinaria, ciò comporta che i crediti d’imposta siano utilizzabili da fornitori e cessionari in compensazione sul modello F24:
– in quattro quote annuali costanti, nel caso dei crediti d’imposta superbonus sorti a fronte di spese detraibili sostenute a decorrere dal 2022;
– in cinque quote annuali costanti, nel caso dei crediti d’imposta sismabonus e di quelli derivanti dal bonus eliminazione barriere 75%, nonché nel caso dei crediti d’imposta superbonus sorti a fronte di spese detraibili sostenute sino alla fine del 2021.

La novità consente di “diluire” in dieci quote costanti l’utilizzo dei crediti ivi compresi quelli che sono stati oggetto di cessioni del credito successive alla prima opzione, purché “derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati”, “previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica.

Il provvedimento stabilisce che la “diluizione” può essere effettuata per la quota residua non ancora utilizzata delle rate dei crediti dal 2023 in avanti, ma, limitatamente ai crediti derivanti da spese agevolate con il superbonus, con comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, anche per la quota residua non ancora utilizzata della rata 2022.

A decorrere dal 3 luglio 2023, la comunicazione potrà essere inviata anche avvalendosi di un intermediario con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.

L’opzione per la “diluizione”, una volta comunicata all’Agenzia delle Entrate,  tramite il servizio web che sarà reso disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia a decorrere dal 2 maggio 2023, è irrevocabile e non consente cessioni a terzi delle rate “diluite” le quali rimangono pertanto fruibili esclusivamente in compensazione sul modello F24 ì.

 

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