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CONTRIBUZIONE ENASARCO 2023

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Per il 2023 l’aliquota contributiva applicabile dalla casa mandante a tutte le somme dovute all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia è confermata al 17%, nel rispetto dei minimali e massimali.

L’aliquota va ripartita in parti uguali tra agente e preponente:

Preponente (casa mandante) 8,50%

Agente 8,50%

L’importo del massimale provvigionale 2023 è così individuato:

Monomandatario € 42.435

Plurimandatario € 28.290

La contribuzione massima annua è così determinata:

Monomandatari, pari a € 7.213,95 (42.435 x 17%);

Plurimandatari, pari a € 4.809,30 (28.290 x 17%).

L’importo del minimale contributivo 2023 è così individuato:

Monomandatario € 950

Plurimandatario € 476

Il massimale provvigionale non è frazionabile, ancorché il rapporto di agenzia sia iniziato o terminato in corso d’anno.

Per gli agenti che operano in forma societaria il massimale è riferito alla società e non ai singoli soci e pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili.

Per gli agenti esercenti l’attività in forma di spa / srl non è previsto minimale contributivo / massimale provvigionale e l’aliquota và ripartita in maniera paritetica tra agente e preponente come di seguito indicato:

Scaglioni                                                             Aliquota              Quota preponente         Quota agente

Fino a € 13.000.000                                        4%                         3%                                         1%

Da € 13.000.000,01a € 20.000.000          2%                         1,5%                                      0,5%

Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000           1%                         0,75%                                   0,25%

Oltre € 26.000.000                                         0,5%                      0,3%                                      0,2%

È previsto un regime contributivo agevolato per gli agenti che, nel triennio 2021-2023, vengono iscritti per la prima volta all’ENASARCO o, essendo già stati iscritti, venga conferito loro almeno un nuovo incarico di agenzia purché, alla data di conferimento del nuovo incarico, i precedenti siano cessati da oltre 3 anni.

L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dalla data di prima iscrizione / data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività a condizione che l’agente abbia un’età pari o inferiore a 30 anni alla data di conferimento di ciascun incarico.

Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività.

In particolare in caso di iscrizione / ripresa attività nel 2023 l’aliquota contributiva:

-per il 2023 è ridotta di 6 punti percentuali (l’aliquota applicata è quindi dell’11%);

-per il 2024 è ridotta di 8 punti percentuali (l’aliquota applicata è quindi del 9%);

-per il 2025 è ridotta di 10 punti percentuali (l’aliquota applicata è quindi del 7%).

Il minimale contributivo per ciascun anno agevolato è ridotto al 50% (per il 2023 è quindi pari a € 238

in caso di agente plurimandatario e a € 475 in caso di agente monomandatario).

L’agevolazione è applicabile solo agli agenti operanti in forma individuale.

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