Orari: l’ufficio è aperto da Lunedì a Giovedì, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:00. Venerdì dalle 8:30 alle 13:00.

CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

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Ente Finanziatore MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Chi può partecipare: Tutte le imprese (anche GRANDI IMPRESE) residenti sul territorio Italiano, indipendentemente da:

  • forma giuridica
  • settore economico di appartenenza
  • dimensione
  • Regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.

Interventi ammissibili:

Sono agevolabili investimenti in beni strumentali interconnessi con il sistema fabbrica e software 4.0 (quelli di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) ma a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici:

  • della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento o, in alternativa,
  • una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Rientrano nell’allegato B quando previsti dal progetto di innovazione anche le seguenti tipologie di software:

  1. a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elabora- zione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  2. b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a)

Nell’ambito dei progetti di Innovazione così come definiti sopra, sono inoltre agevolabili:

  • gli Investimenti in Impianti Fotovoltaici e per lo stoccaggio dell’Energia autoprodotta. Gli impianti per essere ammessi devono avere le seguenti caratteristiche:
  • destinati all’autoproduzione e autoconsumo
  • i moduli fotovoltaici devono essere esclusivamente del tipo previsti all’articolo 12 comma 1, lettere a), b), c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 1. […]:
  1. a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
  2. b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  3. c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Gli investimenti in moduli fotovoltaici di tipo:

  1. a) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 100%
  2. b) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 120%
  3. c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 140%
  • Le spese per la formazione del personale nel limite massimo del 10% del valore degli investimenti in Innovazione Tecnologica ed impianti fotovoltaici e comunque fino ad un massimo di € 300.000,00

Solo per le Piccole e Medie Imprese sono ammissibili in aumento le spese per gli obblighi di certificazione fino ad un massimo di € 10.000,00.

Solo per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese legate alla revisione obbligatoria del credito d’imposta da parte di un Revisore dei conti, sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo pari ad € 5.000,00.

Il credito d’imposta varia in ragione dell’ammontare dell’investimento e della capacità di produrre efficienza energetica come di seguito riportato:

Con riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento si ha:

-fino a 2,5 milioni di euro 35%

-da 2,5 a 10 milioni di euro 15%

-da 10 a 50 mln di euro 5%

Con riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 6 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 10 per cento si ha:

-fino a 2,5 milioni di euro 40%

-da 2,5 a 10 milioni di euro 20%

-da 10 a 50 mln di euro 10%

Con riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 10 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 15 per cento si ha:

-fino a 2,5 milioni di euro 45%

-da 2,5 a 10 milioni di euro 25%

-da 10 a 50 mln di euro 15%

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’Elenco dei soggetti che possono fruire del beneficio, presentando modello F24. La fruizione deve avvenire entro il 31/12/2025. La quota non utilizzata alla predetta data può essere compensata in quote annuali nei successivi 5 anni. Non concorre alla formazione del reddito nonché alla base imponibile IRAP. Non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del concordato fiscale.

Come si Calcolano i consumi energetici:

La riduzione dei consumi, riproporzionata su basse annua, è calcolata con riferimenti ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sui consumi. Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili ad uno scenario controfattuale.

Non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica. E’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le imprese devono presentare al GSE, mediante la procedura informatica messa a disposizione dello

stesso:

FASE A: Prenotazione delle Risorse mediante

  • Una descrizione del Progetto di Investimento con il relativo Costo
  • L’invio della certificazione EX ANTE

FASE B: Rendicontazione

  • Comunicazioni periodiche concernenti l’Investimento effettuato
  • La comunicazione di termine dell’investimento
  • Invio della Certificazione EX Post

Ai sensi del comma 11. Dell’art. 38, il Beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni, che attestino:

  • Ex-ante: la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;
  • Ex Post: l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

  1. i) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  2. ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Entro il 2 aprile 2024 il Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministero dell’economica e Finanza e Ministero dell’Ambiente adotterà le modalità attuative.

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