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Decreto Regione Emilia Romagna n.66 del 22.04.20

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L’ordinanza n.61 dell’11.04.20 è integrata con le seguenti nuove disposizioni:

1. Sull’intero territorio regionale a far data dal 23 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020:
a) è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all’interno di orti urbani e comunali. Tali attività potranno avvenire esclusivamente all’interno del proprio comune di residenza;
b) è consentita la vendita in esercizi commerciali al dettaglio di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso,fertilizzanti;
c) sono consentiti i tagli boschivi per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità, limitando gli spostamenti dalla propria residenza e comunque entro il territorio comunale di residenza, o a quello limitrofo laddove l’area boschiva si estenda anche
ad esso;
d) sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio;
e) sono consentite, nell’ambito delle attività di cantieristica navale, l’attività di “consegna di magazzino” nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio o le attività connesse comunque finalizzate alla consegna, previa comunicazione al Prefetto;
f) restano sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti  alimentari. È altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Non sono sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente  cintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e
utilizzati per la vendita di prodotti alimentari i mercati a merceologia esclusiva, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi.
2. Per i territori delle provincie di Rimini e Piacenza e per il Capoluogo di Medicina e la frazione di Ganzanigo a far data dal 23 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020:
a) per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di
pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
b) non sono consentite le attività previste dal precedente punto 1 lett. a) e b);
c) sono consentite le attività previste dal precedente punto 1 lett. c), d) ed e);
d) si applicano le disposizioni relative ai mercati previste dal precedente punto 1 lett. F).
3. Per i territori delle provincie di Rimini e Piacenza e per il Capoluogo di Medicina e la frazione di Ganzanigo, in deroga a quanto stabilito dalla lettera h dell’art. 2 dell’ordinanza del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna del 3 aprile 2020, a far data dal 27 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020, le agenzie bancarie e postali possono provvedere all’apertura delle loro
sedi, limitando l’accesso al solo personale strettamente necessario e garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al protocollo del 14 marzo 2020 sottoscritto tra organizzazioni datoriali e sindacali a livello nazionale.

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