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Detrazioni 19%: non importa se a pagare non è il titolare del documento ma un familiare.

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Ricordando che dal 1^ gennaio 2020 la detrazione Irpef del 19% (ad es. spese mediche, spese sportive o scolastiche dei figli a carico, ecc…) spetta solamente se il pagamento è avvenuto con bonifico, carte di debito, di credito, prepagate o assegni evidenziamo che in risposta all’interpello n. 431 l’AdE ha enunciato un importante principio sancendo che ai fini della detraibilità Irpef la spesa si considera sostenuta dal soggetto al quale è intestato il documento di spesa indipendentemente al fatto che il pagamento sia stato effettuato da un familiare.

Il contribuente che vuole detrarre la spesa dovrà sempre esibire la prova dell’avvenuto pagamento ma in mancanza non sarà più necessario produrre l’estratto conto se vi è una specifica annotazione sulla fattura (o altro documento fiscale emesso).

Attenzione però! L’integrazione non può avvenire “a mano” ma deve essere parte integrante del documento di spesa, deve quindi essere stampata e far parte del tracciato xml ovvero nelle fatture cartacee essere apposta con un timbro controfirmato dall’emittente.

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