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Dl Liquidità: come cambia il testo approdato alla Camera

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In serata è arrivato il sì della Camera alla fiducia sul decreto liquidità posta dal Governo.

Al Senato il decreto non dovrebbe più cambiare anche perché il provvedimento va convertito in legge entro il 7 giugno.

Tra le novità del provvedimento:

– limitazione della responsabilità delle imprese per il contagio da Covid-19 dei dipendenti, l’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro viene assolto con l’applicazione delle prescrizioni dei protocolli delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

-un emendamento introduce l’autocertificazione per le richieste di prestiti con copertura della garanzia statale. Chi chiede il prestito deve attestare che «l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica», bisogna inoltre certificare che i dati aziendali forniti sono veritieri e completi e che il finanziamento sarà utilizzato per «sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia».

-si allargano i prestiti garantiti al 100% che potranno arrivare a 30mila euro e si allunga anche il tempo di restituzione a 10 anni. Tutte le modifiche delle condizioni potranno essere applicate anche ai prestiti già attivati prima che sono stati impostati sulla base delle regole del decreto originario. Nel frattempo, il governo lavora all’ampliamento a 10 anni anche dei prestiti caratterizzati da garanzia statale al 90%, vale a dire quelli rivolti a imprese fino a 5mila dipendenti e a 1,5 miliardi di fatturato. Il prestito con garanzia pubblica determina anche la sospensione delle segnalazioni alla Centrale rischi fino al 30 settembre

-possibilità di concedere il finanziamento garantito anche a soggetti che hanno posizioni «classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate» alla data di richiesta della garanzia, a patto che questa classificazione non sia precedente al 31 gennaio scorso.

– per il settore alberghiero e termale arriva una rivalutazione gratuita dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019 rivolta alle aziende che non adottano i principi contabili internazionali. Sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello al 31 dicembre 2019, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa. In pratica, sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Mentre il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con un’imposta sostitutiva del 10 per cento.

-per la generalità delle imprese viene, invece, riproposta la rivalutazione onerosa (12% per i beni ammortizzabili e 10% per i non ammortizzabili) nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.

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