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LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO “CURA ITALIA”

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Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17.03.2020, ed è entrato in vigore questo stesso giorno.

Indice

Cassa integrazione ordinaria e in deroga – FIS

Il decreto prevede tre linee di intervento in materia di ammortizzatori sociali per le aziende in difficoltà a causa del Coronavirus:

  • cassa integrazione ordinaria ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari
  • fondo di integrazione salariale rafforzato per aziende con più di 5 dipendenti anche per chi utilizza assegni di solidarietà
  • cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure precedenti, quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.

In tutti casi il periodo massimo previsto è di nove settimane e le modalità di accesso sono semplificate. Le risorse stanziate per queste misure ammontano a circa 4,5 miliardi di euro.

In particolare:

 

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (art. 19)
s  I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per l’emergenza COVID-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al mese di agosto 2020 per il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, anche privo del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale.

s  Sono dispensati dall’osservanza del d.lgs 148/2015 per quanto riguarda le contribuzioni addizionali e il termine per la richiesta, fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica.

s  La domanda andrà presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti.

s  Tali periodi non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.

s  L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Non si applica il limite temporale di 30 giorni per le richieste, né il tetto aziendale, per l’anno 2020.

s   Il trattamento, su istanza del datore di lavoro può essere concesso con pagamento diretto da parte dell’INPS.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA IN SOSTITUZIONE DELLA STRAORDINARIA (Art 20)
s   Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario che sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.

s  Non si applica il contributo addizionale previsto dall’art. 5 d.lgs 148/2015

FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE assegno ordinario in sostituzione di trattamenti di assegni di solidarietà (Art 21)
s  I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.

s  I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’art 19   di questo decreto, non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.

Cassa integrazione in deroga (Art. 22)
s  Le Regioni e Province autonome possono riconoscere per i datori di lavoro privati di tutti i settori non coperti dalle disposizioni di sostegno al reddito precedenti, tranne il lavoro domestico,  trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro previo accordo sindacale che può essere concluso anche in via telematica. L’accordo non è richiesto per le aziende che occupano meno di 5 dipendenti.

Congedi familiari straordinari per coronavirus o voucher baby-sitter

A partire dal 5 marzo 2020 per sostenere le famiglie a fronte della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per Coronavirus, viene assicurato un congedo straordinario fino a quindici giorni, per i genitori (anche adottivi e affidatari) con figli di età non superiore ai 12 anni delle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato con indennità pari al 50% della retribuzione
  • Collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, con indennità pari al 50% di 1 /365 del reddito individuato per determinare l’indennità di maternità
  • Lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per i quali l’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale stabilita per il 2020

Sono esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno al reddito o in cui un genitore lavori in modalità smart working, sia disoccupato o non lavoratore.

  • La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.
  • Gli eventuali periodi di congedo parentale (d.lgs 151 2001), in corso di fruizione già alla data del 5 marzo e durante tutta la sospensione, sono convertiti nel congedo straordinario per coronavirus.
  • Il limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità (ex L.104 1992)

I lavoratori dipendenti, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, inoltre, possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro, erogato attraverso il Libretto famiglia telematico INPS.

 

sostegno famiglie con figli (modalita‘ alternative)
congedo familiare straordinario retribuito vs. voucher baby sitting
s  Per dipendenti pubblici e privati

s  Iscritti Gestione separata

s  Autonomi iscritti gestioni INPS

s  15 gg con indennità al 50%

s  figli fino a 12 anni o disabili senza limite di età

s  a partire dal 5 marzo 2020

s  possibile la trasformazione di congedi familiari già in corso

  ¨       600 euro

¨       1000 euro solo per il personale sanitario pubblico e privato

congedo non retribuito
s  per tutta la durata della chiusura delle scuole

s  senza indennità ma con diritto alla conservazione del posto

s  figli fino a 16 anni

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie:

  • dei medici,
  • degli infermieri,
  • dei tecnici di laboratorio biomedico,
  • dei tecnici di radiologia medica e
  • degli operatori sociosanitari,

il bonus per baby-sitting per figli fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo di 1.000,00 euro.

Le modalità operative per la richiesta e l’erogazione saranno stabilite dall’INPS.

Infine, per i Sindaci dei Comuni è previsto l’ampliamento dei permessi speciali da 48 fino a 72 ore. Inoltre, le assenze dal lavoro per i lavoratori dipendenti pubblici sono equiparate al ricovero ospedaliero.

Permessi retribuiti legge 104 1992

L’art. 24 prevede un’estensione della durata dei permessi retribuiti legge 104/92 per ulteriori complessive 12 giornate, da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020. Tuttavia, per il personale sanitario del SSN, la necessità di utilizzare tali permessi deve essere compatibile con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti.

A questo fine sono stanziati 553,5 milioni di euro per l’anno 2020. L’Inps accetterà le domande fino al raggiungimento del limite di spesa.

Tutela dei periodi di quarantena per i lavoratori del settore privato

Al comma 1 dell’articolo 26 viene stabilito che i periodi di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato:

  • sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico e
  • non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

Per tali periodi il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che vi ha dato origine.

Se dopo la quarantena il lavoratore sviluppa la malattia da COVID-19, il medico curante deve redigere il certificato con le consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Ai fini dell’indennità, fino al 30 aprile:

  • sia per i lavoratori pubblici che privati
  • con disabilità o
  • in condizioni di rischio per immunodepressione o malattie oncologiche,

il periodo di quarantena o sorveglianza domiciliare fiduciaria è equiparato al ricovero ospedaliero.

Indennità lavoro autonomo e lavoro a termine

Gli articoli da 27 a 29 prevedono l’erogazione di indennità “per il mese di marzo” pari a 600 euro, che non concorrono alla formazione del reddito, erogate dall’Inps su domanda, per le seguenti categorie:

  • liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione,
  • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 (entrata in vigore del decreto).

Le indennità sopracitate non sono cumulabili. Viene anche specificato che tale indennità non è erogabile ai percettori di Reddito di Cittadinanza.

Proroga presentazione e/o decadenza delle domande di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola 2020

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono disposte le seguenti proroghe in tema di indennità di disoccupazione:

  • per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato per le domande di competenza 2019, al 1° giugno 2020.
  • Per le domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza ordinari sono ampliati da 68 a 128 giorni, facendo salva la decorrenza della prestazione dal giorno sessantottesimo dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
  • Sono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità ex d.lgs. 22 del 2015, nonché i termini per l’assolvimento dei relativi obblighi di comunicazione reddituale del percettore di NASpi o Dis-coll.

 

Nuovi termini domande indennità disoccupazione
INDENNITÀ AGRICOLA COMPETENZA 2019 Al 1°giugno 2020
NASPI E DIS COLL s  Domanda entro 128 gg. dalla cessazione del rapporto di lavoro

s  Decorrenza indennità dal 68° giorno

NASPI IN UNICA SOLUZIONE PER AUTOIMPRENDITORIALITA’ Ulteriori 60 giorni per domanda e comunicazione reddituale

Differimenti in materia di terzo settore

L’ articolo 35 prevede il differimento di una serie di termini per gli enti del terzo settore, interessati dalla recente riforma del Codice D. lgs n.117 2017. In particolare per :

  • Onlus
  • Organizzazioni di Volontariato,
  • Associazioni di promozione sociale,

è prevista la proroga del termine per gli adempimenti legati all’adeguamento alla nuova disciplina dal 30 giugno al 31 ottobre 2020.

Prevista inoltre la possibilità di approvare i bilanci 2019 entro la data del 31 ottobre 2020. Ciò riguarda, nello specifico :

  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383

per le quali l’approvazione del bilancio scada all’interno del periodo emergenziale.

Sospensione contributi lavoro domestico

L’articolo 37 prevede la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.  Si tratta del pagamento della rata in scadenza il 10 aprile, che viene rinviato al 10 giugno 2020, senza sanzioni né interessi.  Chi avesse già provveduto al pagamento non potrà avere il rimborso. Prevista, inoltre, la sospensione anche per i termini di prescrizione dei suddetti versamenti.

Diritto di precedenza lavoro agile

L’articolo 39 riconosce la priorità nell’accoglimento delle domande per prestare l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile:

  • ai lavoratori dipendenti  in condizioni di disabilità a norma della legge n. 104/ 1992
  • ai lavoratori che abbiano un familiare in condizioni di disabilita
  • ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.

Istituzione del Fondo per il reddito a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19

Per garantire ulteriori misure di sostegno al reddito a lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti:

  • con reddito da lavoro nel 2019 non superiore a 10.000,00 euro, e
  • che in conseguenza del COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro

viene istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” con limite di spesa di 300 milioni di euro per il 2020. Parte delle risorse potranno essere stanziate anche per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private.

Misura, criteri e modalità di attribuzione dell’indennità saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (17.03.2020)

Sospensione licenziamenti individuali e collettivi

Dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) l’avvio delle procedure   di mobilità, e di licenziamento collettivo (L. 23 1991) è precluso per 60 giorni. Sino alla scadenza del suddetto termine, inoltre, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Fondo centrale di garanzia PMI

L’articolo 49 prevede ulteriori misure sul Fondo di Garanzie per le PMI per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020 In particolare:

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
  • si innalza la percentuale massima di garanzia (fino all’80% di garanzia diretta, fino al 90 % di riassicurazione/controgaranzia) e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
  • si prevede l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo;
  • si prevede l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all’emergenza coronavirus;
  • sono eliminate le commissioni per mancato perfezionamento;
  • è possibile cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari (durata minima 10 anni e importo superiore a 500.000 euro);
  • sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

L’articolo 54 prevede che per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo “solidarietà mutui prima casa”:

  • l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
  • per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Un futuro decreto del Ministro dell’economia e delle finanze disciplinerà le misure di attuazione del presente articolo.

 

Recentemente, il Dl n. 9/2020, (art. 26) sempre in relazione all’emergenza coronavirus, ha esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

L’articolo 56 consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19. In particolare, possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

  • le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
  • la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;
  • il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.

 

La misura si rivolge alle microimprese e piccole e medie imprese aventi sede in Italia che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito gli effetti dell’epidemia. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia.

Mini proroga al 20 marzo per tutti

Il Decreto proroga al 20 marzo 2020 i termini per i versamenti scaduti il 16 marzo, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, come anticipato dal Comunicato stampa del 13/03/2020 del Ministero dell’Economia e delle finanze.

 

Adempimento sospeso Nuovo termine
Versamenti scadenti il 16.03.2020 Entro il 20.03.2020
Soggetti interessati
Tutti i contribuenti

Sospensione dei versamenti settore turistico alberghiero

Si ricorda che con il precedente D.l. 9/2020 è stata disposta, per le imprese turistico-ricettive,  le  agenzie  di  viaggio  e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio  fiscale,  la  sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione fino  al  30 aprile 2020 dei termini relativi:

¨       ai versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

¨       agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per l’assicurazione obbligatoria.

E’ stato previsto inoltre che:

¨       tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020;

¨        non si farà luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

Il Decreto allarga la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte e degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, ad altre categorie di soggetti, specificatamente elencate:

 

a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
r organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

 

Il Decreto, inoltre, sospende i versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo, sia per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, sia per i soggetti elencati nella tabella sopra esposta.

Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi – oltre che in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020– anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per quanto riguarda, nello specifico, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, per le quali il Decreto ha previsto la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, viene previsto che:

¨       le stesse possano non procedere, fino al 31.05.2020 al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 600/73, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;

¨       i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30.06.2020 o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020;

¨       non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Adempimento sospeso Nuovo termine
Versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali scadenti

dal 02.03.2020 al 30.04.2020

In unica soluzione entro il 31.05.2020

(che essendo domenica slitta al 01.06.2020)

o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo, a partire dal mese di maggio. Nessun rimborso di quanto già versato.

Entro il 30.06.2020 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche

Versamento Iva del mese di marzo 2020
Soggetti interessati
imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili aziende termali e centri per il benessere fisico
soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

Sospensione degli adempimenti

Il Decreto sospende gli adempimenti tributari – diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale- che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Tali adempimenti saranno effettuati entro il 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni.

 

Adempimento sospeso Nuovo termine
Adempimenti fiscali scadenti nel periodo compreso tra

l’08.03.2020 e il 31.05.2020

Entro il 30.06.2020
Soggetti interessati
Tutti i contribuenti

 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (pertanto il 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:

¨       alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del DPR 600/1973), alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

¨       all’Iva;

¨       ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Adempimento sospeso Nuovo termine
Versamenti relativi da autoliquidazione (ritenute, Iva, contributi, premi) che scadono nel periodo compreso tra

l’08.03.2020 e il 31.03.2020

In unica soluzione entro il 31.05.2020

(che essendo domenica slitta al 01.06.2020)

o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio. Nessun rimborso per quanto già pagato.

Soggetti interessati
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi ≤ 2 mil di Euro

 

Il Decreto prevede ulteriori misure agevolative per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, di più ridotte dimensioni, ossia con ricavi o compensi non superiori a 400.000 €, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (generalmente 2019). Per tali soggetti i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente Decreto (quindi dal 17.03.2020) e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto:

¨        in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020;

¨        o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020,

senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Adempimento sospeso Nuovo termine
Ricavi o compensi percepiti tra il 17.3.2020 e il 31.03.2020 non sono assoggettati a ritenuta d’acconto se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato Versamento delle ritenute non operate in un’unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 1° giugno 2020) o fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020
Soggetti interessati
Contribuenti con ricavi o compensi ≤ 400 mila Euro

Premio ai lavoratori dipendenti

Il Decreto prevede a favore:

¨       dei lavoratori dipendenti;

¨       con reddito complessivo da lavoro dipendente nell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro;

un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 Euro.

Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Il Decreto, per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro prevede per il periodo d’imposta 2020, per i soggetti esercenti:

¨       attività d’impresa;

¨       arte o professione;

un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 50 milioni di Euro per l’anno 2020.

Le disposizioni applicative saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Credito d’imposta per botteghe e negozi

Il Decreto prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (cioè negozi e botteghe).

La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

Erogazioni liberali per emergenza Coronavirus

Il D.l. prevede che le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore:

¨       dello Stato,

¨       delle regioni,

¨       degli enti locali territoriali,

¨       di enti o istituzioni pubbliche,

¨       di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,

finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, sono deducibili dal reddito d’impresa, secondo quanto previsto dall’articolo 27 della L. 133/1999. Ai fini dell’IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dagli artt. 3 e 4 dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 28.11.2019 (ovvero valore normale, costo non ammortizzato al momento del trasferimento in caso di bene strumentale, minor valore tra quello normale e quello attribuito alle rimanenze in caso di beni prodotti o scambiati tra imprese).

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

Il Decreto sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di:

¨       liquidazione;

¨       controllo;

¨       accertamento;

¨       riscossione;

¨       contenzioso;

da parte degli uffici degli enti impositori.

La sospensione opera anche con riferimento ai termini:

¨       per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa;

¨       per la regolarizzazione delle istanze di interpello.

Per quanto riguarda le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta e quello previsto per la loro regolarizzazione iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della PEC ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Sono inoltre sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini:

¨       entro cui l’Agenzia delle Entrate comunica ai contribuenti l’ammissione al regime di adempimento collaborativo, di cui all’articolo 7, comma 2, del D.lgs. 128/2015;

¨       relativi alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, di cui all’articolo 1–bis del D.l. 50/2017;

¨       relativi agli accordi preventivi di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

¨       relativi al regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili,di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della L. 190/2014.

Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte:

¨       alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati;

¨        alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

 

I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro il 31 dicembre dell’anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, il Decreto sospende i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

¨       cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

¨       avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate;

¨       avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi;

¨       atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli;

¨       nuovi atti esecutivi da parte degli enti territoriali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30.06.2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Adempimento sospeso Nuovo termine
Versamenti derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, pagamenti derivanti da accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento delle dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali

scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020

Versamento in un’unica soluzione entro il 30.06.2020 (chi ha già pagato non ha diritto al rimborso)
Soggetti interessati
Tutti i contribuenti

 

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, pertanto i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Pertanto il potere di rettifica che spirava alla fine di quest’anno slitterà al termine del 2022.

Sono differiti al 31.05.2020 (di fatto 01.06.2020 in quanto il 31 maggio cade di domenica) il termine di versamento, previsto per il 28.2, relativo alla c.d. rottamazione ter e quello previsto per il 31.03 relativo al c.d. “saldo e stralcio”.

 

Adempimento sospeso Nuovo termine
Versamenti previsto per il 28.02.2020 per la rata della rottamazione-ter e quello previsto per il 31.03.2020 per la rata del saldo e stralcio Versamento in un’unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 1° giugno 2020)
Soggetti interessati
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione-ter, del saldo stralcio

Proroga versamenti nel settore dei giochi

I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020.

Le somme dovute potranno essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata dovrà essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata dovrà essere versata entro il 18 dicembre 2020.

Viene disposto che non sia dovuto il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo per i periodi di sospensione dell’attività, disposti in relazione all’emergenza sanitaria in atto.

Prorogata di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l’indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell’entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all’insorgere dell’emergenza sanitaria. Per gli stessi motivi, la norma proroga anche l’entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione

Misure in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

Confermata la sospensione di tutte udienze civili e penali (che si prevede siano rinviate d’ufficio a data successiva), disposta per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.

Sempre dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, disciplinata la sospensione della decorrenza di tutti i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali:

  • la sospensione riguarda anche i termini per la proposizione di atti introduttivi, di procedimenti esecutivi e di impugnazioni;
  • quando un termine computato a ritroso ricade nel periodo di sospensione la relativa udienza deve essere differita, in modo da consentire che il termine a ritroso cada dopo il periodo di sospensione

Esentati dalla sospensione i procedimenti urgenti:

  • le materie di competenza del tribunale per i minorenni, i procedimenti cautelari riguardanti la tutela di diritti fondamentali della persona, i procedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione. Vengono infine contemplati “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”.
  • procedimenti penali di convalida dell’arresto o del fermo, quelli in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
  • dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 viene confermato l’obbligo di depositare gli atti solo telematicamente (anche con riferimento agli atti introduttivi) negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito. Anche il contributo unificato deve essere versato con modalità telematica;
  • ove possibile, è stabilita la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare tramite videoconferenze o con collegamenti da remoto;
  • modalità telematiche per comunicazioni e notificazioni di avvisi e provvedimenti adottati nei procedimenti penali;
  • dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 viene inoltre confermata la sospensione dei termini anche per le attività dei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Misure in materia di giustizia amministrativa

Disposta la sospensione dall’ 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 inclusi dei termini relativi al processo amministrativo. Inoltre, nello stesso periodo, i procedimenti cautelari, promossi o pendenti, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020;

Inoltre dal 6 al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione (sia in udienza camerale che in udienza pubblica), passano in decisione (senza discussione orale e sulla base degli atti depositati), purchè le parti costituite abbiano depositato richiesta in via congiunta entro due giorni liberi prima dell’udienza (termine perentorio). Assieme alla richiesta è prevista la facoltà per le parti di depositare brevi note.

Dal 15 aprile 2020 al 30 giugno 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Facoltà per le parti di presentare brevi note fino a due giorni prima della trattazione.

Remissione in termini e sospensione della prescrizione e decadenza a causa di provvedimenti per contrastare l’emergenza sanitaria che abbiano:

  • comportato decadenza delle parti da facoltà processuali;
  • impedito l’esercizio dei diritti delle parti.

Nei procedimenti rinviati non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.

Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno:

  • la sede legale,
  • il domicilio fiscale o
  • la sede operativa

nel territorio dello stato, sono sospesi fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici.

I versamenti dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020,
  • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Indennità collaboratori sportivi

Riconosciuta, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, la stessa indennità di 600,00 € prevista per i titolari di partita Iva (dall’art.27),  anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso:

  • federazioni sportive nazionali,
  • enti di promozione sportiva,
  • società e associazioni sportive dilettantistiche

già in essere alla data del 28 febbraio 2020.

L’indennizzo che verrà riconosciuto non concorrerà alla formazione del reddito.

Le domande degli interessati, unitamente ai documenti comprovanti la preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, dovranno essere presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base dell’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, le esaminerà secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di gestione del Fondo dovranno essere individuate con decreto del MEF, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza dopo il 10 marzo 2020.

La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

 

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