Orari: l’ufficio è aperto da Lunedì a Giovedì, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:00. Venerdì dalle 8:30 alle 13:00.

LEGGE DI BILANCIO 2021: PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

CONDIVIDI

CONDIVIDI

Fondo
per l’esonero
dal versamento dei contributi previdenziali
dei lavoratori autonomi e professionisti
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i pre­mi INAIL, dovuti dai:

·       lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;

·       professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assi­stenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103.

Requisiti

I lavoratori autonomi e i professionisti devono avere:

·       percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;

·       subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019.

Condizioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Eco­nomia e delle Finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, definisce criteri e modalità per la concessione dell’esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, e i relativi criteri di ripartizione.

L’agevolazione spetta inoltre entro i limiti di spesa, pari a 1 miliardo di euro per l’anno 2021.

Medici, infermieri, professionisti e operatori sanitari

Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali anche medici, infermieri e altri professionisti e operatori sanitari (di cui alla L. 11.1.2018 n. 3), già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

Incentivo per l’occupazione giovanile stabile L’esonero contributivo previsto dall’art. 1 co. 100 – 105 e 107 della L. 27.12.2017
n. 205 viene riconosciuto nella misura pari al 100% (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) per le nuove assunzioni effettuate con contratto a tempo inde­terminato, e le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo inde­ter­minato, effettuate nel biennio 2021-2022.

Il lavoratore alla data della prima assunzione incentivata non deve aver compiuto il 36° anno di età.

L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, nei confronti di lavora­tori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, a licenziamenti:

·       individuali per giustificato motivo oggettivo;

·       collettivi.

Durata

La durata massima dell’esonero è pari a:

·       36 mesi;

·       48 mesi, per i datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o unità pro­duttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Esclusioni

L’esonero di cui alla legge di bilancio 2021 non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 1 co. 106 e 108 della L. 27.12.2017 n. 205.

Incentivo
per l’assunzione di donne
In via sperimentale, per l’assunzione di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 viene elevato al 100%, e nel limite massimo di 6.000,00 euro annui, l’esonero contributivo previsto dall’art. 4 co. 9 – 11 della L. 28.6.2012 n. 92.

Incremento occupazionale netto

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra:

·       il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese;

·       il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra:

·       il numero delle ore pattuite;

·       il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del nu­mero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Esonero
contributivo
per il settore sportivo dilettantistico
Viene istituto, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un apposito Fondo per finanziare, nei limiti delle risorse destinate, l’esonero, anche par­ziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali (esclusi i premi INAIL) a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione spor­ti­va, associazioni e società sportive dilettantistiche relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con:

·       atleti;

·       allenatori;

·       istruttori;

·       direttori tecnici;

·       direttori sportivi;

·       preparatori atletici;

·       direttori di gara.

Misure
a sostegno
del lavoro
giornalistico
Per le assunzioni effettuate a decorrere dall’1.1.2021, le disposizioni legislative statali riguardanti incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione, riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi, trovano applicazione, salvo diversa previsione di legge, ai dipen­denti iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta.
Decontribuzione Sud L’esonero contributivo previsto dall’art. 27 co. 1 del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “Decon­tribuzione Sud”) viene prorogato fino al 2029.

In particolare l’agevolazione si applica nelle seguenti misure:

·       30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31.12.2025;

·       20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

·       10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’agevolazione:

·       enti pubblici economici;

·       istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

·       enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

  ·       ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giu­ridiche;

·       aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli artt. 31 e 114 del DLgs. 18.8.2000 n. 267;

·       consorzi di bonifica;

·       consorzi industriali;

·       enti morali;

·       enti ecclesiastici.

Esonero contributivo
per coltivatori diretti e IAP
Viene esteso fino al 31.12.2021 l’esonero contributivo totale previsto dall’art. 1 co. 503 della L. 27.12.2019 n. 160 in favore dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a quarant’anni, in relazione alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola.

L’esonero contributivo:

·       è pari al 100% (con esclusione del contributo di maternità e del contributo INAIL);

·       ha una durata massima di 24 mesi.

Proroga del
congedo del
padre lavoratore
Per l’anno 2021 sono previste una serie di novità in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti:

·       aumentata la durata del congedo obbligatorio da 7 a 10 giorni;

·       prorogata la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. “congedo facoltativo”), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima;

·       riconosciuto il congedo anche in caso di morte perinatale del figlio.

Fondo Caregiver Viene disposta l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al ricono­sci­mento del valore sociale ed economico dell’attività di cura svolta dal caregiver fami­lia­re, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Proroga
del divieto di
licenziamento
Viene disposta la proroga al 31.3.2021 del divieto di licenziamento per motivi economici.

Fino a tale data, dunque:

·       non possono essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo e quelle avviate successivamente al 23.2.2020 e ancora pendenti restano sospese;

·       i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potranno recedere dai rapporti per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le pro­cedure di tentativo di conciliazione in corso di cui all’art. 7 della L. 604/66.

Eccezioni al divieto

Il divieto continua a non operare in caso di:

·       cessazione definitiva dell’attività, se non sia configurabile un trasferimento d’a­zienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;

·       fallimento, senza esercizio provvisorio dell’impresa o quando ne sia disposta la cessazione;

·       accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparati­va­men­te più rappresentative a livello nazionale, di incentivo all’esodo;

·       cambio appalto, se il personale viene riassunto a seguito di subentro di nuovo ap­paltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di cla­u­sola del contratto d’appalto.

Indennità
per i lavoratori dei call center
Viene disposto, anche per l’anno 2021, il rifinanziamento nel limite di spesa di 20 milioni di euro delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei call center di cui all’art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148.
Indennità
per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio
Le risorse finanziarie ai fini dell’erogazione, anche per l’anno 2021, dell’indennità on­nicomprensiva giornaliera pari a 30,00 euro, prevista per i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 13.3.58 n. 250, sono stabilite nelle seguenti misure:

·       12 milioni di euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di ar­resto temporaneo obbligatorio;

·       7 milioni di euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

Sostegno
al reddito dei lavoratori adibiti alla pesca
In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ovvero in caso di riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene riconosciuto un trattamento di sostegno al reddito in favore di:

·       lavoratori marittimi di cui all’art. 115 del codice della navigazione imbarcati su na­vi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, com­pre­si i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla L. 13.3.58 n. 250;

·       armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;

·       pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previden­ziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335.

Condizioni

Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi, la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33% rispetto al reddito del primo semestre 2019.

Importo

Il trattamento è riconosciuto per una durata massima di 90 giorni e nel periodo com­preso tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021.

L’importo è pari:

·       agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale, per i la­voratori subordinati;

·       40,00 euro netti al giorno, per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi.

Tale trattamento:

·       è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale COVID-19 riconosciuti ai sensi della legge di bilancio 2021, con le prestazioni di CIG in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al DM 3.2.2016 n. 94343 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al DLgs. 14.9.2015 n. 148;

·       non concorre alla formazione del reddito.

Domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS entro:

·       il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, per i lavo­ratori subordinati;

·       il 30.9.2021, per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai me­desimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi.

Calcolo dell’anzianità pensionistica
nel part time verticale ciclico
Viene previsto che in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico:

·       il periodo di durata del contratto è riconosciuto per intero ai fini del raggiun­gi­mento dei requisiti pensionistici;

·       in tali ipotesi, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si deter­mina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’art. 7 co. 1 del DL 463/83 (conv. L. 638/83), come modificato dall’art. 1 co. 2 del DL 338/89 (conv. L. 389/89).

Per i rapporti conclusi prima dell’1.1.2021, la norma dispone che l’interessato sarà tenuto a presentare un’apposita domanda corredata da idonea documentazione ai fini del riconoscimento dei periodi non interamente lavorati.

Fondo
politiche
attive
Viene prevista l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del “Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU” con una dotazione di 500 milioni di euro nell’anno 2021 così suddivisi:

·       233 milioni di euro per l’anno 2021 per l’istituzione di un programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (c.d. “GOL”), finalizzato all’inserimento oc­cupazionale, mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro nell’ambito del patto di servizio personalizzato di cui all’art. 20 del DLgs. 14.9.2015 n. 150;

·       nelle more dell’istituzione del programma GOL, 267 milioni di euro per l’anno 2021 per il riconoscimento dell’assegno di ricollocazione di cui all’art. 23 del DLgs. 150/2015 anche in favore di determinati soggetti (fatta eccezione per quel­li che, beneficiando degli ammortizzatori sociali, raggiungano i requisiti per l’ac­cesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi) che si trovino nelle se­guenti condizioni: collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi dell’art. 24-bis del DLgs. 14.9.2015 n. 148; sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività ai sensi dell’art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109, conv. L. 16.11.2018 n. 130; percezione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego e dell’indennità mensile di disoccu­pazione (NASpI e DIS-COLL) da oltre 4 mesi.

Fondo per il sostegno della parità salariale
di genere
Viene prevista l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di un Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
Contratti
a tempo determinato acausali
Viene disposta la proroga, dal 31.12.2020 al 31.3.2021, del termine di validità del regime transitorio in materia di contratti a tempo determinato, introdotto dall’art. 93 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020), che semplifica il ricorso a tali contratti prevedendo la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (ferma re­stando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015.
Lavoratori
fragili
Viene disposta l’estensione dell’efficacia, per il periodo dall’1.1.2021 al 28.2.2021, dei co. 2 e 2-bis dell’art. 26 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) riguardanti la tutela dei c.d. “lavoratori fragili”, che prevedono, rispettivamente:

·       l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliere, in possesso della certificazione che ne attesti la condizione di fragilità;

·       la possibilità, per tali lavoratori, di svolgere normalmente la prestazione lavorati­va in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricom­pre­sa nella medesima categoria o area di inquadramento.

Bonus bebè L’assegno mensile di natalità (c.d. “bonus bebé”), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l’1.1.2015 e il 31.12.2020, viene ricono­sciuto, con le stesse modalità previste per l’anno 2020, anche per ogni figlio nato o adottato dall’1.1.2021 al 31.12.2021.
Rientro al lavoro delle madri
lavoratrici
Per l’anno 2021 viene disposto un incremento di 50 milioni di euro del “Fondo per le politiche della famiglia” (art. 19 co. 1 del DL 223/2006, conv. L. 248/2006), da de­sti­nare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle im­prese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.
Contributo
per le madri con figli disabili
Si introduce, per il triennio 2021-2023, un contributo mensile, fino ad un massimo di 500,00 euro netti, in favore:

·       delle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari mono­pa­rentali;

·       con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

Sostegno
al reddito dei lavoratori di imprese sequestrate o confiscate
Si dispone la proroga, per il triennio 2021-2023, del trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 1 co. 1 del DLgs. 72/2018, previsto in favore dei lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto delle aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

La proroga è prevista per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1.000.000,00 di euro per ciascuna annualità.

Reddito di
cittadinanza
A partire dal 2021 viene disposto un incremento dell’autorizzazione di spesa per il finanziamento del Reddito di cittadinanza (DL 4/2019, conv. L. 26/2019).
Pensione
di cittadinanza
Al fine di semplificare l’accesso alla pensione di cittadinanza, dall’1.1.2021 l’eroga­zione della pensione di cittadinanza a soggetti che siano altresì titolari di una presta­zione pensionistica erogata dall’INPS avverrà insieme a quest’ultima, per la quota parte di spettanza.

Per tali soggetti si dispone inoltre la disapplicazione, dall’1.1.2021, dei limiti di utilizzo imposti dall’art. 5 co. 6 del DL 4/2019, che, tra le varie indicazioni, fissa il limite mas­simo di prelievo di contante mensile con la predetta Carta, per ogni componente del nucleo, a 100,00 euro al mese, moltiplicato per la scala di equivalenza.

Benefici
previdenziali per esposizione all’amianto
Vengono introdotte disposizioni volte ad accelerare le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento del beneficio previdenziale introdotto dall’art. 13 co. 8 della L. 257/92 ed estesi, dal co. 277 della L. 208/2015, anche ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.

Il beneficio consiste nel moltiplicare, ai fini delle prestazioni pensionistiche, l’intero pe­riodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie profes­siona­li derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAIL, per il coefficiente di 1,25.

Prestazioni
del Fondo
per le vittime dell’amianto
Come per gli anni passati, si dispone, a decorrere dall’1.1.2021, l’erogazione:

·       della prestazione aggiuntiva, pari al 15% della rendita INAIL già in godimento, per i soggetti titolari di rendita per patologia asbesto correlata;

·       del contributo una tantum, pari a 10.000,00 euro, in favore dei malati di mesote­lioma della pleura.

Entrambe le prestazioni sono riconosciute dall’INAIL attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto, finanziato con risorse provenienti, in parte, dal bilancio dello Stato e, in parte, dalle imprese, tramite un’addizionale sui premi assicurativi. Tale addizionale, già sospesa per il triennio 2018-2020, viene ulteriormente sospesa a decorrere dal­l’1.1.2021.

Contribuzione pensionistica professori e ricercatori
universitari
In materia di contribuzione pensionistica prevista per i professori e ricercatori delle università private legalmente riconosciute si dispone che, dall’1.1.2021:

·       le aliquote a carico del datore di lavoro e del dipendente siano pari a quelle in vigore per le stesse categorie di personale presso le università statali, valide per la generalità dei dipendenti statali;

  ·       restano in ogni caso acquisite all’INPS le contribuzioni versate per il periodo pre­ce­dente all’1.1.2021.
ISEE per
prestazioni
universitarie
Viene sostituita la lett. a) dell’art. 8 co. 2 del DPCM 159/2013 rubricato “prestazioni per il diritto allo studio universitario”, prevedendo che lo studente richiedente le predette prestazioni, non convivente con i genitori, faccia parte del loro nucleo familiare a meno che risieda da almeno 2 anni fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, a decorrere alla data di presentazione della Dichiarazione sostituiva unica (DSU) e non più dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al corso di studi.
Fondo
Care leavers
Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al com­pimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (c.d. “Care leavers”), si dispone un incremento di 5 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2021-2023, del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (art. 7 co. 2 del DLgs. 147/2017).

Lo stanziamento è riservato per interventi volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia dei soggetti in esame, fino al 21° anno di età.

Proroga al 2021 per i trattamenti di integrazione salariale
COVID-19
Viene riconosciuta ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere i trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno or­dinario e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga) di cui agli artt. 19 – 22-quinquies del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), per una durata mas­sima di 12 settimane, collocate nel periodo compreso:

·       tra l’1.1.2021 e il 31.3.2021, per i trattamenti di CIGO;

·       tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di CIG in deroga.

Si precisa, inoltre, che con riferimento a tali periodi, le 12 settimane costituiscono la du­rata massima che può essere richiesta con causale emergenziale COVID-19.

I trattamenti di integrazione salariale in questione sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25.3.2020 e, in ogni caso, in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in argomento.

I datori di lavoro privati (non appartenenti al settore agricolo) che non richiedono i pre­detti trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, possono richie­dere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del DL 104/2020.

Tale esonero risulta fruibile:

·       entro il 31.3.2021;

·       per un periodo massimo di 8 settimane.

CIGS per
cessata attività
Si dispone la proroga per il biennio 2021/2022 della possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale previsto dall’art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109 a favore delle imprese che cessano l’attività produttiva.

Tale trattamento viene concesso in deroga ai limiti generali di durata previsti dagli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015 ed è finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

CIGS per
le imprese con rilevanza economica
e strategica
Viene prorogata per il biennio 2021-2022 la possibilità riconosciuta dall’art. 22-bis del DLgs. 148/2015 alle imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore perio­do di trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS), in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente.

Tale ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di rior­ga­niz­za­zione aziendale o di contratto di solidarietà, oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

Contratto
di espansione interprofessionale
Vengono prorogate le disposizioni relative all’applicazione del contratto di espansione di cui all’art. 41 del DLgs. 148/2015 estendendole, in particolare, per il solo anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti, oppure 250 dipendenti nel caso si opti per l’accompagnamento alla pensione.

I contratti di espansione possono essere stipulati (art. 41 co. 1 del DLgs. 148/2015):

  ·       da imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative (ridotte a 500 o 250 unità per il 2021);

·       nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che compor­ta­no, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al pro­gresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esi­gen­za di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove profes­siona­lità.

In presenza di tali condizioni i lavoratori interessati possono beneficiare delle misure di accompagnamento alla pensione se in possesso dei requisiti richiesti (ovvero trovarsi a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o an­ticipata). In caso di mancanza di tali requisiti, è consentita una riduzione dell’orario di lavoro, con integrazione da parte della CIGS.

CIG in deroga per le Regioni e le Provincie
autonome di Trento e Bolzano
Si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano concedere nell’anno 2021 ulteriori periodi di Cassa integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi, al fine di attuare piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni medesime.
Misure per
le aree di crisi industriale
complessa e la
Regione
Campania
Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, un Fondo per il so­stegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dota­zione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di CIGS e di mobilità in deroga.

Con riferimento alla sola Regione Campania, poi, si prevede un’indennità estesa a tutti i lavoratori e non solo a quelli delle predette aree di crisi industriale complessa pre­senti sul territorio regionale.

Misure
a sostegno
del settore
aeroportuale
Si estendono alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, nonché alle imprese del sistema aereoportuale, i trattamenti di CIG in deroga, le prestazioni integrative dell’indennità di mobilità, di NASpI e il tratta­mento di CIGS anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, finanziati dal Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

Si prevede, inoltre, l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro de­stinato a compensare:

·       nel limite di 450 milioni di euro, i danni subiti dai gestori aeroportuali;

·       nel limite di 50 milioni di euro, i danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra.

Indennità
straordinaria
di continuità reddituale e
operativa
(ISCRO)
Viene introdotta, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta:

·       per 6 mensilità;

·       in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per prof­essione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni (art. 53 co. 1 del TUIR).

Per accedere al beneficio in questione, è richiesto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno anteriore la pre­sentazione della richiesta.

Inoltre, occorre aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto all’anno precedente.

L’indennità, che potrà essere richiesta una sola volta nel triennio, verrà erogata dall’INPS per 6 mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito

  liquidato dall’Agenzia delle Entrate e non può, in ogni caso, superare il limite di 800,00 euro mensili ed essere inferiore a 250,00 euro mensili annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Misure in
materia di
indennizzo per
la cessazione
di attività
commerciali
Si dispone, a valere dall’1.1.2022, l’incremento dallo 0,09% allo 0,48% dell’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 28.3.96 n. 207, prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione dell’indennizzo per la cessazione dell’at­tività commerciale. Secondo quanto previsto dal provvedimento in esame, l’aliquota incrementata risulta così composta:

·       la quota dello 0,46% viene destinata al finanziamento del Fondo per la razio­naliz­zazione della rete commerciale;

·       la quota dello 0,02% viene invece destinata alla Gestione degli esercenti attività commerciali dell’INPS.

Proroga
dell’APE
sociale
L’accesso all’APE sociale, ossia all’anticipo pensionistico a carico dello Stato ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016, viene esteso ai lavoratori che maturano i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2021 (anziché il 31.12.2020, come da previgente disposizio­ne). In sintesi, si ricorda che l’APE sociale è un assegno mensile, a carico dello Stato, che può essere richiesto a partire dai 63 anni di età e che sostiene il lav­o­ratore in par­ticolari condizioni fino al perfezionamento del requisito d’età per la pensione di vec­chiaia.
Proroga dell’anticipo pensionistico “Opzione donna” Viene prorogata anche per il 2021 la possibilità di accedere al trattamento pensio­ni­sti­co anticipato c.d. “Opzione donna”, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti ri­chiesti entro il 31.12.2020 (e non più il 31.12.2019, come da disposizione previgente).

Pertanto, modificando l’art. 16 del DL 28.1.2019 n. 4, si dispone che il diritto al trat­ta­mento pensionistico anticipato sia riconosciuto, secondo le regole di calcolo del siste­ma contributivo, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31.12.2020 hanno maturato:

·       un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;

·       un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Nona
salvaguardia pensionistica
Intervenendo in materia di accesso ai trattamenti pensionistici, il provvedimento in esame introduce la nona salvaguardia per i c.d. lavoratori “esodati”.

In estrema sintesi, si autorizza, nel limite complessivo di 2.400 unità specificamente in­dividuate, l’applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di re­gime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’art. 24 del DL 6.12.2011 n. 201.

Misure in
materia di
rivalutazione delle
“pensioni d’oro”
Il provvedimento in esame reca un’autorizzazione di spesa pari a 157,7 milioni di euro per il 2022 e a 163,4 milioni per il 2023 ai fini della copertura degli effetti finanziari derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale 9.11.2020 n. 234.

Con tale decisione è stata ridotta da 5 a 3 anni la durata del periodo di applicazione delle misure di cui all’art. 1 co. 261 – 268 della L. 30.12.2018 n. 145, concernenti una riduzione dell’importo dei trattamenti pensionistici eccedenti una determinata soglia, pari originariamente a 100.000,00 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote, cre­scenti per specifiche fasce di importo, soggette a rivalutazioni annue.

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