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MANCATA COMUNICAZIONE ENEA NON SANABILE CON LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

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Con la Circolare n 2 del 27 gennaio le Entrate hanno fornito, tra gli altri, un chiarimento relativo alle comunicazioni da inviare all’ENEA per l’ecobonus.

In particolare, l’omessa comunicazione sarebbe esclusa dalla sanatoria recentemente prevista dalla legge di bilancio 2023 per gli errori formali.

L’agenzia precisa che, per questa omissione, l’unico rimedio è quello della remissione in bonis.

L’omessa comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica. Trattandosi di una agevolazione fiscale e trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente, perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l’assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione.

L’agenzia sottolinea anche che, invece, le comunicazioni Enea previste per gli interventi “bonus casa” caratterizzati da risparmio energetico (non “ecobonus”) non costituiscono un adempimento sostanziale e quindi, anche se omesse non fanno perdere il diritto alla detrazione.

 

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