Orari: l’ufficio è aperto da Lunedì a Giovedì, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:00. Venerdì dalle 8:30 alle 13:00.

Novità DL Omnibus in materia di Iva sulla chirurgia estetica

CONDIVIDI

CONDIVIDI

L’iter di conversione del Dl n 145/2023 collegato fiscale o decreto anticipi, ricordiamolo, prevedeva una novità in materia di iva delle prestazioni chirurgiche estetiche.

Nel dettaglio l’articolo 4-ter, inserito in sede referente, al DL n 145/2023 estende l’esenzione Iva per le prestazioni sanitarie anche:

alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

L’esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19) (da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 26906 del 13 settembre 2022 ha precisato che in tema di Iva, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti da imposta (ex articolo 10, n. 18, Dpr n. 633/1972), nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico[1]fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente (e non sull’ufficio) l’onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi.

Viene precisato che resta fermo il trattamento Iva applicato alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all’entrata in vigore della presente disposizione, a prescindere dal verificarsi delle predette condizioni.

Il decreto Omnibus convertito in legge e in vigore da oggi 9 ottobre prevede una riformulazione dell’art. 4-quater su indicato, che aveva esteso il regime di esenzione IVA, previsto per le prestazioni sanitarie ex art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72, anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica.

La norma stabilisce chiaramente che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi prima dell’entrata in vigore del citato regime di esenzione IVA quindi prima del 17 dicembre 2023, ma che non si fa luogo a rimborsi d’imposta.

 

 

Fonte: www.fiscoetasse.com 

Ulteriori informazioni?

Non esitare a contattarci. Un consulente ti risponderà a breve.

Ti consigliamo anche

Come far crescere la tua azienda insieme

Esplora le potenzialità della crescita aziendale in collaborazione con Ser.Int.

Iscriviti alla Newsletter

Resta aggiornato sulle ultime tendenze del settore.

FISSA UNA CHIAMATA