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Nuova fattura elettronica dal 1^ ottobre

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Dal 1.10.2020 potranno essere utilizzate le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 166579/2020.

E’ previsto un periodo provvisorio in cui potranno essere utilizzate anche le precedenti specifiche tecniche, ossia, fino al 1.01.2021, dopodiché la nuova versione sarà obbligatoria.

Le nuove specifiche tecniche prevedono un significativo ampliamento delle tipologie di documenti che possono essere emessi e trasmessi al Sistema di Interscambio.

La nuova versione 1.6.1 del xml, infatti, si caratterizza per:

  • l’inserimento di nuovi codici «TipoDocumento»;
  • un maggior dettaglio dei codici «Natura» dell’operazione;
  • nuovi codici «Tipo ritenuta» e «Modalità pagamento».

Per esempio, i codici relativi al TipoDocumento sono saliti a 18, dai 7 precedenti, a seguito dell’introduzione di specifici codici per le fatture differite (TD24 per beni e servizi o TD25, per triangolazioni interne) e per le cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26).

Il precedente codice TD20 continuerà ad essere usato per l’autofattura per regolarizzazione; mentre si dovrà usare il codice TD16, per integrare le fatture passive in reverse charge interno, le quali possono (senza obbligo) essere inviate al Sdi.

Ancora, sono stati introdotti nuovi codici per creare file xml per integrare le fatture degli acquisti di beni Ue (TD18) e per l’integrazione o l’autofattura degli acquisti di servizi dall’estero (TD17), per i quali permane ancora il non obbligo di invio al Sdi.

Infine, si useranno i codici:

  • TD21 per l’autofattura per splafonamento;
  • TD22 per l’estrazione beni da deposito Iva;
  • TD23 per l’estrazione beni da deposito Iva con versamento dell’Iva.

Anche il numero dei codici Natura IVA è aumentato, passando da 7 a 24, agevolando l’Agenzia nella predisposizione della dichiarazione Iva precompilata.

Infine, da segnalare anche le novità per ciò che riguarda i nuovi codici «Tipo ritenuta» e «Modalità pagamento».

In particolare sono state specificate nuove codifiche per il «TipoRitenuta», per il contributo Inps, per Enasarco, per Enpam o altri contributi previdenziali e stato introdotto il nuovo codice «ModalitàPagamento» per il PagoPA (MP23).

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