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Nuovo obbligo di comunicazione delle spese per i lavori superbonus

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In aggiunta alle ulteriori limitazioni introdotte per le opzioni di cessione e sconto sul corrispettivo e al confermato divieto di poter ricorrere alla remissione in bonis con riguardo alle comunicazioni di opzione riferite agli interventi “edilizi”, con un nuovo decreto è stato introdotto un ulteriore adempimento con il quale andranno comunicate le spese sostenute nel per gli interventi che danno diritto al superbonus.

 Sono soggetti al nuovo adempimento, le cui disposizioni attuative saranno adottate entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto con un apposito DPCM, coloro che al 31 dicembre 2023 non hanno concluso i lavori superbonus e che entro la stessa data avevano presentato la CILAS.

Dovranno inoltre provvedere a trasmettere la nuova comunicazione tutti coloro che hanno presentato CILAS o permesso di costruire dal 1° gennaio 2024.

Sia nel caso in cui gli interventi che danno diritto al superbonus consistano nella riqualificazione energetica degli edifici, sia nel caso di interventi antisismici che danno diritto al superbonus, le informazioni da comunicare, nel caso di ecobonus all’ENEA e nel caso di sismabonus al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche”, saranno le seguenti:

– dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;

– ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del DL e relativa percentuale di detrazione;

– ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024 negli anni 2024 e 2025 e relativa percentuale di detrazione.

La nuova norma prevede espressamente che l’omessa trasmissione dei dati comporti l’applicazione della sanzione amministrativa di 10.000 euro. La sanzione però verrà richiesta soltanto nei casi in cui la CILAS o il permesso di costruire siano stati presentati prima della data di entrata in vigore del DL.

Quando, invece, CILAS o permesso di costruire sono presentati a partire dall’entrata in vigore del nuovo provvedimento non sarà applicata alcuna sanzione, ma l’omesso adempimento comporterà la decadenza dall’agevolazione fiscale senza alcuna possibilità di poter aderire all’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012.

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