Orari: l’ufficio è aperto da Lunedì a Giovedì, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:00. Venerdì dalle 8:30 alle 13:00.

OBBLIGO DI CODICE IDENTIFICATIVO PER LE LOCAZIONI BREVI E PER LE LOCAZIONI TURISTICHE

CONDIVIDI

CONDIVIDI

In sede di conversione del DL 18 dicembre 2023 n. 145 è stato introdotto l’obbligo per le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, per quelle destinate alle locazioni brevi nonché per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere di attribuzione di un codice identificativo nazionale (CIN).
Il CIN verrà assegnato dal Ministero del Turismo, tramite una procedura automatizzata, previa istanza telematica da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva recante i dati catastali e, nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, l’attestazione dei requisiti di sicurezza degli impianti.
Il codice identificativo nazionale e i relativi dati dell’immobile verranno trasmessi a una banca dati nazionale di tutte le strutture turistiche presenti sul territorio italiano di prossima istituzione.
Il CIN dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura proposti o concessi in locazione per finalità turistiche o locazione breve nonché dovrà essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, di indicare il CIN delle unità offerte.
Coloro che propongono o concedono in locazione, per finalità turistiche o tramite locazioni brevi, unità immobiliari abitative o porzioni di esse o comunque gestiscono strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere saranno inoltre tenuti a osservare gli obblighi di identificazione e comunicazione in questura degli alloggiati.
Le unità immobiliari gestite nelle forme imprenditoriali dovranno inoltre essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso tutte le unità dovranno essere dotate di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio nonché di estintori portatili da ubicare in posizioni accessibili da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione.
L’obbligo di richiesta del CIN scatterà a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.
La sanzione per l’assenza del CIN varierà da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, mentre la mancata esposizione ed indicazione negli annunci sconterà una sanzione da 500 a 5.000 euro.
Invece l’assenza, per le attività imprenditoriali, dei requisiti di sicurezza verrà punita con una sanzione da 600 a 6.000 euro, mentre la mancanza della SCIA sconterà un importo variabile da 2.000 a 10.000 euro.

Ti consigliamo anche

Come far crescere la tua azienda insieme

Esplora le potenzialità della crescita aziendale in collaborazione con Ser.Int.

Iscriviti alla Newsletter

Resta aggiornato sulle ultime tendenze del settore.

FISSA UNA CHIAMATA