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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC AL REGISTRO IMPRESE

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La Camera di commercio della Romagna informa che sta procedendo al rilascio d’ufficio dei domicili digitali, con contestuale applicazione di sanzioni per le imprese che non abbiano comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec) al Registro delle Imprese o per quelle il cui indirizzo di pec non sia più valido.

Tutte le imprese, individuali e societarie, infatti hanno l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale/indirizzo pec iscritto al Registro delle Imprese, come previsto dal decreto legislativo 76/2020, convertito nella legge 120/2020, che ha fissato al primo ottobre 2020 il termine per regolarizzare le proprie iscrizioni e dotarsi di un indirizzo pec valido.

Al fine di agevolare l’adempimento si fornisce l’elenco dei soggetti obbligati:

– imprese individuali;

– società di capitali e di persone;

– società semplici;

– società cooperative;

– società di mutuo soccorso;

– società in liquidazione;

– società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.

Con nota n. 223761 del 24/11/2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che le società fallite non rientrano tra i soggetti obbligati all’adempimento in questione.

E’ necessario che l’indirizzo PEC sia riconducibile esclusivamente ed univocamente ad una sola impresa (Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia, del 27/04/2015).

Le sanzioni previste dalla legge vanno dai 60,00 euro per le imprese individuali ai 412,00 euro per ciascun legale rappresentante, per l’omessa comunicazione da parte delle società.

 

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