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Obbligo di ritenuta sulle provvigioni agli intermediari assicurativi

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L’obbligo di ritenuta sulle provvigioni corrisposte dalle compagnie assicurative agli intermediari decorre dal 1° aprile 2024.

Sebbene si possa sostenere che la ritenuta debba applicarsi alle provvigioni rendicontate da quella data, le esigenze di gettito alla base della nuova norma suggeriscono di applicare la ritenuta ai pagamenti dal 1° aprile (chiarimento fornito dall’Ania).

L’Ania chiarisce che la ritenuta si applica anche sui rapporti di bancassicurazione, superandosi la disapplicazione estesa con la risoluzione delle Entrate 7/E/13.

L’obbligo di ritenuta dovrebbe applicarsi a tutti gli intermediari inquadrati nelle lettere del Rui dalla A alla F mentre permane un dubbio per le agenzie di viaggio così come per i premi corrisposti a broker e agenti, va capito se siano attratti dall’obbligo di ritenuta d’acconto ex articolo 25-bis oppure restino nell’alveo della ritenuta d’imposta su premi e vincite ex articolo 30 del Dpr 600/73.

In ambito di coassicurazione, per l’obbligo di ritenuta sembrerebbe potersi individuare la compagnia incaricata.

Nel caso di provvigioni corrisposte in valuta estera, verrà effettuata la conversione al cambio del giorno in cui gli importi sono stati percepiti o sostenuti.

Non sussiste obbligo di ritenuta per le compagnie di assicurazione che operano in Lps (libera prestazione di servizi) e che corrispondono provvigioni a intermediari italiani, in assenza di una branch in Italia.

L’ipotesi più diffusa è quella per cui l’intermediario trattiene direttamente l’importo a lui spettante.

Infine la norma prevede che la ritenuta, ordinariamente applicabile sul 50 per cento delle provvigioni, venga ridotta al 20 per cento laddove l’intermediario si avvalga in via continuativa di dipendenti o di terzi, dietro dichiarazione da inviare al committente entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Poiché la legge di Bilancio è stata approvata a ridosso di fine anno, dovrebbe potersi consentire che tale dichiarazione sia inviata entro il 31 marzo 2024 (o il successivo 15 aprile considerati i 15 giorni che la norma concede per l’operatività che scatta in corso d’anno).

Fonte: Sole 24 ore

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