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OBBLIGO POLIZZE CATASTROFALI ENTRO IL 31.03.25

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La legge di conversione del DL Milleproroghe conferma lo slittamento al 31 marzo dell’obbligo sulle polizze catastrofali per le imprese tranne che per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il cui obbligo slitta al 31 dicembre.

L’obbligo si applica a tutte le imprese sia con sede legale in Italia che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.

Sono escluse dall’obbligo assicurativo:

-le imprese agricole,

-le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni iscritti nello Stato patrimoniale a qualsiasi titolo impiegati per l’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall’imprenditore che li impiega.

Viene evidenziato che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.

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