Orari: l’ufficio è aperto da Lunedì a Giovedì, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:00. Venerdì dalle 8:30 alle 13:00.

SCADENZA INVIO DATI SISTEMA TESSERA SANITARIA ANNO 2023

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Ricordiamo che l’invio al Sistema TS per le spese sostenute nell’anno 2023 deve avvenire entro:

– il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2023;

– il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2023.

In ogni caso, il sito internet del Sistema tessera sanitaria chiarisce che il servizio telematico per la trasmissione dei dati è comunque disponibile 24 ore su 24, sicché è possibile optare per la frequenza temporale di trasmissione dei dati che si ritiene più opportuna.

Il Sistema TS mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni relative alle spese sostenute, per consentire la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

In particolare, per le spese sostenute (vale il criterio “di cassa”) l’invio dei dati deve includere, oltre alle informazioni relative alle modalità di pagamento, anche:

– il tipo di documento fiscale, così da distinguere le fatture dalle altre tipologie di documento fiscale;

– l’aliquota Iva o la natura della singola operazione ai fini Iva;

– l’esercizio, da parte del cittadino, dell’opposizione alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata (in tal caso, non viene trasmesso il codice fiscale dell’assistito).

I soggetti obbligati. Si ricorda che obbligati all’invio dei dati sono le farmacie, le strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, le parafarmacie, gli ottici, gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, gli infermieri, gli ostetrici, i medici veterinari, i tecnici sanitari di radiologia medica, le strutture della sanità militare, la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (Anmig) e gli iscritti all’albo dei biologi. Inoltre, sono tenuti all’adempimento anche gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018.

L’obbligo di invio telematico al Sistema TS è stato poi esteso ai soggetti iscritti ai seguenti:

– elenchi speciali per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

– elenco speciale dei massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della Legge n. 403/1971.

Da ultimo, il Dm 28 novembre 2022 ha precisato che l’obbligo riguarda anche gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico registrati in anagrafe tributaria con codice attività 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

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